“Il nuovo regolamento europeo sulle Indicazioni Geografiche dei vini, bevande spiritose e alimenti”
Il mondo vitivinicolo muove un settore economico importante e come tale dev’essere disciplinato. Tra i soggetti che promuovono tale regolamentazione vi è L’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI), un’Associazione indipendente e senza fine di lucro, costituita a Milano nel 1997.
Scopo dell’Associazione è approfondire gli studi in materia di diritto vitivinicolo nel campo delle discipline comunitaria, nazionale e internazionale.
L’associazione oltre che a pubblicare atti, organizza convegni e seminari di studio.
Come ogni anno, nell’ambito del Vinitaly UGIVI organizza il tradizionale Seminario di approfondimento e quest’anno l’attenzione è stata dedicata al Nuovo Regolamento Europeo sulle Indicazioni Geografiche di vini, bevande spiritose ed alimenti, il cui testo, approvato dal Parlamento, è all’attenzione del Consiglio.
Il presidente di UGIVI, l’avv. Diego Saluzzo ha introdotto i lavori e presentato i relatori, mentre l’Avv. Francesca Besana del Foro di Verona, ha moderato il convegno.
Il primo intervenuto è stato l’Avv. Stefano Dindo che ha evidenziato le principali innovazioni che verranno introdotte quali il rafforzamento della protezione delle I.G, la tutela del consumatore e la sostenibilità: “Il nuovo regolamento europeo sulle I.G., di prossima pubblicazione, abrogherà il regolamento 1151/2012 sulle indicazioni geografiche degli alimenti e riunirà in un unico atto normativo anche le I.G. dei vini (oggi previste nel Reg. 1308/2013) e le I.G. delle bevande spiritose (oggi disciplinate nel Reg. 787/2019).
“Il valore della produzione delle I.G. in Europa”, spiega ancora Dindo, “ è di 80 miliardi di euro di cui 20 riguardano prodotti I.G. italiani (ed il 43% di questi è dato dal vino)”.
Per supportare le produzioni di qualità il nuovo regolamento:
- prevede un rafforzamento della figura dei “gruppi di produttori” quali i Consorzi di tutela per i vini, il cui ruolo viene rafforzato, dal momento che, per ottenere il riconoscimento della I.G. si rende necessario indicare le caratteristiche che rendono il vino “riconoscibile” (art. 9, co. 3, lett. c). Se così fosse, non si potrebbe rivendicare una produzione di Prosecco Valdobiadene DOCG e quello che non rientra nella quantità come Prosecco DOC. Inoltre i gruppi di produttori (Consorzi) avranno nuove funzioni (art. 32, co. 4) e dovranno essere organizzati democraticamente ed essere controllati dai loro membri. Vi sono nuove disposizioni sui disciplinari di produzione (art. 84, co. 2);
- promuove la sostenibilità;
- rafforza la tutela delle I.G. benché sia necessario porre attenzione all’arti. 35 del regolamento ed in particolare sulla nozione di “evocazione” che – però – vale soltanto per il futuro e, pertanto, non risolve problemi attuali, quali ad esempio, il caso Prosek.
L’Avv. Alessandro Grangiotti è intervenuto sul tema della protezione internazionale delle denominazioni.
“Il nuovo regolamento dedica alcune parti alla protezione internazionale, ossia extra UE, del I.G.
Le motivazioni sono rinvenibili nei Considerando gli articoli 72, 73 e 74.
Il “sistema di Lisbona” sulle I.G. è composto da:
- Accordo di Lisbona del 1958;
- Atto di Ginevra del 2015 (in vigore dal 2020 ) che introduce precisazioni ed integrazioni all’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche.
L‘UE ha aderito al sistema di Lisbona con la Decisione 1754/2019 e con il Regolamento 1753/2019.
gli Stati del “sistema di Lisbona” possono tutelare le I.G. come ritengono (in via amministrativa, legislativa, ecc.)ma, l’importante è applicarne i principi”.
L’Avv. Valentina Pontetti e l’Avv. Filippo Moreschi son intervenuti sul tema della sostenibilità, ovvero “La sostenibilità nelle nuove DOP e IGP: azioni, pratiche e report di sostenibilità”.
“Il termine sostenibilità è stato utilizzato per la prima volta del 1992 nell’ambito della Dichiarazione delle Nazioni Unite di Rio del 1992. Si intende la condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Consiste nell’equilibrio virtuoso fra tre dimensioni: Sociale – Economica – Ambientale.
Gli attori della sostenibilità sono i gruppi di produttori, riconosciuti (Consorzi di tutela) e non.
Le pratiche sostenibili possono essere facoltativamente inserite nel disciplinare di produzione e, quando inserite, divengono obbligatorie per tutti i produttori della IG.
Esempi di pratiche sostenibili per l’ambiente possono essere:
– riduzione di pesticidi;
– uso di sistemi fitosanitari non chimici (no glifosate);
– uso di fonti energetiche rinnovabili;
– utilizzo di alcuni tipi di coltivazione della vite (es. pergola veronese).
La relazione sulla sostenibilità va redatta non solo dall’impresa vitivinicola ma anche dal Consorzio (art. 8).Il bilancio di sostenibilità si rivolge a tutti i soggetti esterni all’impresa”.
A questo punto la forma giuridica che si potrebbe pensare di utilizzare per l’impresa vitivinicola è la società benefit.
“Greenwashing”, interviene ancora l’avvocato, “ve ne sono varie forme e i Tribunali sanzionano l’ “ecologismo di facciata” (Trib. Gorizia, ordinanza 25.11.2021: “La comunicazione commerciale che dichiari od evochi benefici di carattere ambientale od ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Le campagne pubblicitarie che utilizzino slogans generici, che creano nel consumatore un’immagine “green” dell’azienda, senza dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto per l’ambiente e riducano fattivamente l’impatto, integrano il c.d. “ecologismo di facciata” rilevante in termine di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole)”.
“Indicazioni Geografiche, Italian Souding e Sostenibilità. Il ruolo dei consumatori” è il tema trattato dal Prof. Avv. Oreste Calliano.
Nel corso dell’esposizione ha posto l’accento sull’abuso di IG, la contraffazione e l’Italian Sounding.
Pone il dubbio che il sistema finora adottato per debellare l’italian sounding non basta e si chiede quali possano essere le azioni più incisive per risolvere il problema, magari con il sistema delle certificazioni volontarie, coinvolgendo il consumatore rendendolo soggetto pro-attivo e quindi responsabilizzato nell’individuazione delle fake.
Il consumatore però va formato. Chi può formarlo? Sicuramente i Consorzi potrebbero svolgere un ruolo fondamentale anche attraverso le nuove tecnologie on line (internet, social, etc).
Avv. Paolo Veronesi è intervenuto sul tema, “La tutela delle indicazioni geografiche per indebito sfruttamento della reputazione ed evocazione alla luce della riforma”.
L’intervento evidenzia la definizione di “comparabilità dei prodotti” (Considerando 34).
L’EUIPO non considera evocazione se il nome non richiama alla stessa categoria di prodotto ed è quindi un po’ limitativo.
Evidenzia come Prosecco e Champagne hanno una riconoscibilità nel mercato notevolmente superiore rispetto alle IG meno note, e quindi non tutte le IG hanno la stessa reputazione.
Infine evidenzia che, al riguardo, bisogna tenere in considerazione le decisioni della Corte di giustizia, poi quelle dei Tribunali nazionali e, infine, quelle dell’EUIPO.
L’Avv. Stefano Vergano parla della “Rafforzata protezione online e tutela ex officio dei nomi a dominio attraverso il sistema geo-blocking”.
Porta all’attenzione l’UDPR – Universal Dispute Resolution Policy redatto dall’ICANN e gli articoli 33 + art. 26, co. 2 : le IG vanno tutelate nei confronti di tutte le estensioni dei nomi a dominio presenti nell’UE, e riferisce anche che gli Stati membri adottano sistemi per rimuovere i nomi a dominio evocativi delle IG.
La maggioranza dei Consorzi non ha un dominio registrato che richiami la propria IG, per quanto presso il CRDD – Centro Risoluzione Dispute Domini, l’ente italiano competente a decidere circa le controversie sui nomi a dominio, negli ultimi 20 anni sono state avanzate sono state pochissime vertenze sulle violazioni delle IG (vedi caso Asti Spumante).
Avv. Ermenegildo Mario Appiano nel tema “Aspetti procedurali per il riconoscimento di nuove DOP” ha parlato delle due fasi, la nazionale e quella Eu.
Per la fase nazionale la registrazione può essere richiesta solo da un gruppo di produttori e gli enti pubblici possono solo assistere i richiedenti.
Per quanto concerne l’opposizione giudiziaria in sede nazionale, il richiedente ha diritto di avere dei tempi certi per conoscere gli esiti della sua domanda.
A seguito delle osservazioni degli altri Stati membri, nella Fase Eu, è possibile una modifica della domanda iniziale.
La Commissione valuta nel merito la domanda prima di avanzarla, e nel caso in cui non vi fossero se opposizioni da parte degli altri Stati membri, non può più entrare nel merito.
“Impatto atteso del nuovo regolamento su produttori e consorzi” è stato il tema trattato dal Dott. Stefano Sequino.
E’ intervenuto sul D.M. 18/07/2018 su costituzione e riconoscimento dei Consorzi ex art. 2608 c.c. (in attuazione dell’art. 41 T.U. vino).
I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro IG, anche rispondendo alle esigenze della società.
“L’ICQRF ha avviato nel 2015 accordi con Alibaba e Marketplace per intercettare e rimuovere dalla vendita online prodotti contraffatti; i Consorzi avranno un ruolo maggiore in questa attività ed è un ruolo impegnativo anche perché bisogna scovare i prodotti nei mercati esteri”.
Il modello dei Consorzi del vino è considerato un modello virtuoso e col Regolamento tale modello viene esteso agli altri prodotti agroalimentari; da ciò ne deriva che servirà un coordinamento tra Stato sui Consorzi.